INCOTERMS

EXW EX WORK Franco Fabbrica (luogo convenuto)

Nel termine "FRANCO FABBRICA" il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali (quali ad esempio stabilimento, fabbrica, deposito). Salvo diverso accordo da inserire con patto esplicito fra le parti, il venditore non è tenuto né a sdoganare la merce per l'esportazione né a caricarla sul mezzo di trasporto fornito dal compratore. Il compratore deve quindi sopportare tutte le spese e i rischi per portare la merce dai locali del venditore alla località di destinazione desiderata. Questo Incoterm comporta per il venditore il minimo livello di obblighi.

FCA (Free Carrier) Franco Vettore (luogo convenuto)

Nel termine "FRANCO VETTORE" il venditore adempie l'obbligo di consegna col rimettere la merce sdoganata all'esportazione al vettore, designato dal compratore, nel luogo o nel punto convenuto. Se il compratore non ha indicato un punto preciso, il venditore è libero di scegliere il punto in cui il vettore dovrà prendere in consegna la merce all'interno della località o zona convenuta. Il venditore è responsabile del caricamento solo se la consegna è effettuata nei suoi locali. Se la consegna avviene in qualsiasi altro luogo, il venditore non è responsabile per lo scaricamento.

FAS (Free Alongside Ship) Franco Lungo Bordo (porto di imbarco convenuto)

Nel termine "FRANCO LUNGO BORDO" il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce sottobordo della nave sulla banchina o sui mezzi galleggianti nel porto di imbarco convenuto. A partire da quel momento tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alle merci devono essere sopportate dal compratore.

FOB (Free On Board) Franco A Bordo (porto di imbarco convenuto)

Nel termine "FRANCO A BORDO" il venditore adempie l'obbligo di consegna nel momento in cui la merce ha oltrepassato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. A partire da questo momento tutte le spese ed i rischi di perdita o danneggiamento della merce sono a carico del compratore. Il venditore deve provvedere allo sdoganamento della merce per l'esportazione. Questa clausola non prevede obblighi per quanto riguarda la stipulazione del contratto di assicurazione. Il termine FOB può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Non va pertanto mai usato nei trasporti aerei come talvolta erroneamente avviene. Quando la murata della nave non è utilizzata come linea discriminante, l'uso del termine FCA (franco vettore) risulterebbe più appropriato.

CFR (Cost and Freight) Costo e Nolo (porto di destinazione convenuto)

Nel termine "COSTO E NOLO" il venditore adempie l'obbligo di consegna, come nella precedente clausola FOB, nel momento in cui la merce ha oltrepassato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta a fatti accaduti dopo che la merce sia stata consegnata a bordo della nave, si trasferisce dal venditore al compratore dal momento in cui la merce ha superato la murata della nave nel porto di imbarco. Nel termine CFR lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

CIF (Cost, Insurance, Freight) Costo Assicurazione e Nolo (porto di destinazione convenuto)

Nel termine "COSTO ASSICURAZIONE E NOLO" il venditore adempie l'obbligo di consegna, come nel termine CFR, quando la merce ha oltrepassato la murata della nave nel porto di imbarco. Egli però non solo è tenuto a sopportare i costi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto e quelli relativi allo sdoganamento della merce per l'esportazione, ma ha anche l'obbligo di fornire una copertura assicurativa minima contro il rischio del compratore di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto. Il venditore pertanto è tenuto a stipulare il contratto di assicurazione e pagare il premio relativo. Per quanto riguarda invece i rischi di perdita o di danneggiamento della merce e le eventuali spese supplementari, dovute a fatti verificatisi dopo che la merce ha oltrepassato la murata della nave, questi passano dal venditore al compratore.

CPT (Carriage Paid To) Trasporto Pagato Fino A (luogo di destinazione convenuto)

Nel termine "TRASPORTO PAGATO FINO A" il venditore adempie l'obbligo di consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato. Il venditore deve però pagare il costo del trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce ed anche ogni spesa addizionale per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata al vettore deve essere sopportato dal compratore. Con il termine "Vettore" si indica qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modalita’ di trasporto. Nel caso in cui per trasportare la merce si utilizzino più vettori, la consegna si intende effettuata quando la merce è stata rimessa al primo vettore. Nel termine CPT lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

CIP (Carriage and Insurance Paid To) Trasporto e Assicurazione Pagati Fino A (luogo di destinazione)

Nel termine "TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A" il venditore ha gli stessi obblighi previsti dal termine CPT con l'onere in più di dover fornire un'assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore quindi stipula, a sue spese, un contratto di assicurazione. Il compratore deve tener ben presente che il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima. Nel termine CIP lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore. Il termine CIP può essere usato per tutti i modi di trasporto.

DAF (Delivered At Frontier) Reso Frontiera (luogo convenuto)

Nel termine "RESO FRONTIERA" il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo e nel punto convenuto che dovra’ trovarsi prima della frontiera doganale del paese confinante. Il venditore ha l'obbligo di sdoganare la merce per l'esportazione ma NON all'importazione. Poiché il termine "frontiera" può essere usato per indicare qualsiasi frontiera, compresa quella del paese di esportazione, è importante stabilire in modo preciso nel termine DAF a quale frontiera si intende far riferimento, precisando inoltre sempre il luogo ed il punto esatto della consegna. Il venditore non è tenuto a scaricare la merce dal mezzo di trasporto. Le parti, se desiderano che il venditore provveda a tale incombenza e se ne assuma i rischi e le spese, dovranno inserire nel contratto di vendita un'esplicita pattuizione a questo riguardo.

 

DES (Delivered Ex-Ship) Reso Ex-Ship (porto di destinazione convenuto)

Nel termine "EX SHIP" il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. L'obbligo di sdoganare la merce è a carico del compratore. Il venditore è tenuto a sopportare tutte le spese ed i rischi di danni conseguenti al trasporto delle merci fino al porto di destinazione convenuto. I rischi dello scaricamento e quelli successivi sono a carico del compratore.

DDU (Delivered Duty Unpaid) Reso Non Sdoganato (luogo di destinazione convenuto)

Nel termine "RESO NON SDOGANATO" il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di destinazione. Il venditore deve sopportare i rischi e le spese per far giungere la merce in detto luogo. NON sono a carico del venditore le "incombenze doganali" e cioè i dazi e gli altri oneri cui la merce è soggetta per l'importazione nel paese di destinazione, come pure le spese ed i rischi per l'espletamento delle formalità doganali. Tutte le cosiddette incombenze doganali sono a carico del compratore, che deve sopportare anche le spese addizionali ed i rischi qualora ometta di sdoganare la merce all'importazione nel tempo dovuto. Se le parti desiderano che sia il venditore ad espletare le formalità doganali di importazione e sopportarne i rischi e le spese, dovranno esplicitamente precisarlo con un'indicazione appropriata nel contratto di vendita.

DDP (Delivered Duty Paid) Reso Sdoganato (luogo di destinazione convenuto)

Nel termine "RESO SDOGANATO" il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere a disposizione la merce, già sdoganata all'importazione, nel luogo di destinazione convenuto. A differenza della clausola DDU, il venditore deve sopportare non solo tutti i rischi e le spese relativi al trasporto nel luogo convenuto, ma anche tutti gli oneri ed i rischi connessi all'espletamento della formalità doganale all'importazione. Il venditore non ha l'onere dello scarico della merce dal mezzo con cui è stata trasportata nel luogo di destinazione convenuto. Mentre col termine EXW il venditore assume il livello minimo di obblighi, col DDP li assume al livello massimo. Questo termine non dovrebbe essere usato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione. Se le parti desiderano escludere dagli obblighi del venditore alcuni oneri gravanti sulle merci per il fatto dell'importazione, come ad esempio l'IVA, ciò deve essere precisato mediante un'esplicita indicazione nel contratto di vendita, del tipo "RESO SDOGANATO IVA ESCLUSA" luogo di destinazione convenuto. Questo termine può essere usato per tutti i modi di trasporto.